introduce una misura nazionale di contrasto alla povertà, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, basata sul principio dell’inclusione attiva, che prevede la predisposizione per i beneficiari di un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa sostenuto dalla offerta di servizi alla persona. Questa misura è volta a superare la logica di mera assistenza passiva, introducendo il principio della attivazione finalizzata alla inclusione sociale e lavorativa. L’intervento, contenuto nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all’inclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge di Stabilità 2016, verrà gradualmente esteso sulla base delle risorse che al Fondo affluiranno in virtù degli interventi di razionalizzazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali di cui al successivo punto 2;
razionalizza le prestazioni di natura assistenziale e quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi - escluse quelle legate alla disabilità del soggetto beneficiario -, introducendo il principio di “universalismo selettivo” nell’accesso secondo criteri di valutazione della condizione economica in base all’ISEE.
riordina la normativa in materia di interventi e servizi sociali, al fine di superare la frammentarietà delle misure e degli interventi secondo principi di equità ed efficacia nell’accesso e nell’erogazione delle prestazioni.